Padel Italia

Per il Padel all’aperto non serve green Pass

Dopo alcuni giorni di incertezza relativamente all’obbligo o meno di avere il Green pass per praticare all’aperto sport individuali come il Padel, dal 10 gennaio in poi, abbiamo avuto la risposta alla nostra richiesta di chiarimenti dal Dipartimento dello Sport

Il Dipartimento dello Sport ci ha chiarito che “non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso centri e circoli sportivi”.

Ricordiamo che il padel come il tennis ed altre attività sportive è stato riconosciuto dal Coni come sport individuale.
Queste disposizioni sono valide se il club è situato in zona bianca, gialla ed arancione ma non valgono per la zona rossa dove sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.

In sintesi: dal 10 gennaio per praticare il padel servirà il Green Pass Rafforzato per club al chiuso mentre per giocare presso circoli sportivi all’aperto non è richiesta nessuna certificazione.
Ricordiamo che per spogliatoi e docce è obbligatorio il Green Pass Rafforzato

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare le Faq del Dipartimento dello Sport aggiornate al 10 gennaio.

Ecco la risposta integrale alla nostra richiesta di chiarimento da parte del Dipartimento dello Sport (presidenza del Consiglio dei Ministri):

Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.
Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).
Per i lavoratori (e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) non soggetti all’obbligo vaccinale rimane in vigore il possesso della certificazione verde “base”.

In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:
1. lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022;
2. l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport);
3. inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 potranno accedere a:
1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
4. l’uso di spogliatoi e docce (ad esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli stessi).

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso centri e circoli sportivi.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Inoltre, si rappresenta che il possesso della certificazione verde rafforzata è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale, di età superiore ai 12 anni e non esenti da obbligo vaccinale, che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
Vi informiamo, infine, che sono state aggiornate le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere e le FAQ presenti sul sito del Dipartimento.
Nell’eventualità che non trovaste risposta a quanto da voi richiesto, né in questa email, né nelle FAQ o linee guida aggiornate, potete rispondere alla presente mail, indicando in maniera chiara e concisa il vostro quesito.
Cercheremo di fornirvi un riscontro nel più breve tempo possibile.
Le richieste non attinenti alle strette competenze del Dipartimento per lo sport non saranno prese in carico.
Si segnala che in materia sanitaria, ad esempio relative a quarantene, certificazioni e ingresso dall’estero di atleti, è competente il Ministero della salute.

Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Buon padel a tutti

by Mr Padel Paddle

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Quale Green Pass dal 10 gennaio per giocare a Padel?

fonti:

Faq dipartimento dello sport

 

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